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Il Coaching nella legge sulle professioni non organizzate

Il Coaching, come le altre professioni non regolamentate, ha avuto di recente un riconoscimento legislativo, superando quella zona d’ombra che potrebbe aver influito non poco sul suo sviluppo e sulla sua diffusione presso il pubblico. LaLegge 4 del 14 gennaio 2013si riferisce a tutte e professioni che svolgono attività rilevanti in campo economico, consistenti nelle prestazioni di servizi o di opere di tipo prevalentemente intellettuale, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative. Secondo la classificazione effettuata dal CNEL nel V rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate del 30/03/2005, il coaching rientra nell’elenco di dette professioni, nella categoria che va sotto il nome di “Servizi all’impresa”. Le novità più rilevanti introdotte dallaLegge n°4/2013prevedono il rispetto da parte del professionista di alcuni obblighi informativi nei confronti della clientela. Il più importante riguarda l’indicazione, in ogni documento e rapporto scritto, del riferimento alla legge citata, da inserire nella carta intestata utilizzata per la corrispondenza e anche per gli atti. L’espressione da indicare è la seguente: “Attività professionale di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n°4”. Un ruolo di garanzia e trasparenza nei confronti della clientela viene riconosciuto alle associazioni professionali, organizzazioni che, ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge n°4/2013, promuovono “la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art.27 –bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice”. Se da un lato appare quindi preferibile per i coach aderire alle associazioni di categoria previste dalla nuova legge, occorre evidenziare come l’iscrizione a tali associazioni sia del tutto facoltativa. A ricoprire un ruolo decisivo ai fini della qualificazione della professione di coach, sia per le associazioni che per i coach non aderenti, appare il possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO. Il ruolo delle associazioni che saranno costituite nel rispetto della nuova legge sulle professioni non regolamentate sarà quindi quello di incentivare la qualificazione della prestazione professionale sulla base della conformità della medesima a norme UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI . Pertanto, come previsto, dall’art.6 comma 3della legge citata, “i requisiti, le competenze, le modalita’ di esercizio dell’attivita’ e le modalita’ di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attivita’ professionale e ne assicurano la qualificazione”. E’ forse quindi giunto il momento, per le associazioni professionali che si occupano di coaching, di superare le barriere dell’appartenenza e di stringere alleanze nella ricerca di valori e principi condivisi. E’ ilcomma 1 dell’art.9della Legge n° 4 /2013 ad indicare la strada della collaborazione come l’unica percorribile, se si vogliono far crescere le professioni regolamentate e quindi anche quella del coaching. Tale articolo prevede infatti che “le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborino all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita’ professionali,attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita’, democraticita’ e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita’ per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita’ e professionalita’ previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2”. (Tratto da Coaching Salento)

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